Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), trasfuso nell'art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n.…
Art. 81 cost. · Art. 32-bis Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 18 Disposizioni in materia di difesa d'ufficio · Art. 117 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), trasfuso nell'art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n.…
Art. 81 cost. · Art. 32-bis Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 18 Disposizioni in materia di difesa d'ufficio · Art. 117 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu…
Art. 81 cost. · Art. 117 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 32-bis Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 18 Disposizioni in materia di difesa d'ufficio
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 2001 al 1 luglio 2002. 63 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: (Retribuzione del difensore d'ufficio di persona irreperibile) 1. Il difensore d'ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile e' retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si e' reso successivamente reperibile.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art32bis · fonte del testo
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