Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1989 al 15 novembre 1990. Leggi il testo vigente →

(Disposizioni speciali in tema di sostanze stupefacenti) 1. Per il sequestro, il prelievo, la destinazione e la confisca di sostanze stupefacenti o psicotrope continuano a osservarsi le disposizioni delle leggi speciali. 2. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975 n. 685.

Testo in vigore dal 5 agosto 1989 al 15 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art228 · fonte del testo

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