Art. 147-bis — Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso

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(( (Esame delle persone che collaborano con la giustizia). 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, puo' disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame puo' svolgersi a distanza secondo modalita' tali da assicurare la contestuale visibilita' delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato e' presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identita' di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinita' dell'esame. 2. Le modalita' di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficolta' ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame)).

Testo in vigore dal 8 agosto 1992 al 21 febbraio 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 483/2002

    Questione infondata
    26 novembre 2002

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Gela, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.…

    Art. 146-bis Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 147-bis Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art147bis · fonte del testo

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