Art. 133 — Notificazione del decreto che dispone il giudizio

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1. Il decreto che dispone il giudizio e' notificato, a norma dell'articolo 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare.

Testo in vigore dal 5 agosto 1989 al 6 aprile 2001

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