Resteranno, comunque, ferme le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine a:

  • a)servizi tecnici per la tutela dell'incolumita' delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare, nonche' i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unita' preposte alla protezione civile sia in caso di eventi bellici, sia in caso di calamita'. La regione puo', tuttavia, intervenire, con i propri mezzi, per porre in essere strumenti per l'incolumita' delle persone e la preservazione dei beni;
  • b)preparazione di unita' antincendi per le Forze armate.

Testo vigente dal 23 maggio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196~art20 · fonte del testo

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