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Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e' sostituito dal seguente: "L'iscrizione nell'albo e' obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 30 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. E' facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite".

Testo in vigore dal 11 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;191~art1 · fonte del testo

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