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Gli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

  • a)quello del prezzo piu' basso da determinarsi:
  • 1)mediante il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;
  • 2)mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14;
  • b)((quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa in base ad uno o piu' dei seguenti elementi, quali il prezzo, determinabile anche con il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita)).
  • c)il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono consentiti altri criteri di aggiudicazione quando siano connessi alla concessione di aiuti in applicazione delle leggi in favore del Mezzogiorno e di altre zone depresse a norma degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo della CEE. Se, per un determinato appalto, talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto appaltante, richieste all'offerente le necessarie giustificazioni, segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili, verifica la composizione delle offerte e puo' escluderle se non le consideri valide; in tal caso, se l'appalto e' bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo piu' basso, il soggetto appaltante e' tenuto a comunicare il rigetto delle offerte, con la relativa motivazione, al Ministero dei lavori pubblici il quale ne curera' la trasmissione al comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici della Comunita' economica europea, entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 6. Salvo quanto disposto dal secondo comma, l'aggiudicazione e' consentita in base a disposizioni vigenti, diverse da quelle previste dal presente articolo, per gli importi di valore compreso tra 1.000 e 2.000 milioni di lire, fino al 28 luglio 1979.

Testo in vigore dal 15 marzo 1987 al 1 luglio 2006

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1987

Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1984 al 15 marzo 1987. 18 parole tolte, 31 parole aggiunte.

b) quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa tolto: determinata in base ad tolto: una pluralita' di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al aggiunto: uno o piu' dei seguenti elementi, quali il prezzo, determinabile anche con il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, il termine di esecuzione, tolto: al aggiunto: il costo di utilizzazione, tolto: al rendimento ed al aggiunto: il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal casotolto: , nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tolto: tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamentetolto: , nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art24 · fonte del testo

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