Le amministrazioni tenute all'esecuzione degli interventi da realizzare con le provvidenze disposte dalle leggi statali emanate per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli sono autorizzate a provvedere mediante concessione a societa', imprese di costruzione o loro consorzi. L'affidamento avviene sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo i criteri di cui all'articolo 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Testo vigente dal 20 dicembre 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-12-01;879~art14 · fonte del testo

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