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Nei casi di sospensione dei pagamenti degli assegni per gli eventi indicati all'art. 6, il Regio console in Tangeri allega i relativi certificati di iscrizione all'elenca destinato all'Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del Tesoro - in Roma, alla quale saranno inoltre restituiti, nei modi di regola, i fondi non erogati, per il versamento del corrispondente importo in valuta italiana ai bilanci delle Amministrazioni di cui all'art. 1.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009
