Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200 convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200 convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009. 232 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I pagamenti delle pensioni e degli altri assegni fissi personali a carico dei bilanci dello Stato, delle Amministrazioni di Stato ad ordinamento autonomo e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti nelle zone della Francia occupata o non occupata dagli eserciti italo-germanici, esclusa la Corsica, saranno effettuati con le modalita' ordinarie, su presentazione del certificato di cui all'art. 3, che deve essere rilasciato, rispettivamente, dai Regi consoli o - fino a quando non saranno riaperti i Regi consolati italiani - dai delegati della Commissione italiana di armistizio con la Francia.
tolto: Per le localita' in cui non funzionano stabilimenti degli Istituti corrispondenti del Tesoro, questi sono autorizzati ad effettuare i pagamenti, anziche' in contanti, mediante assegni bancari da intestarsi a beneficiari, cui sono recapitati per il tramite dei competenti Regi consolati italiani o, dove questi non siano stati ancora riattivati, delle Delegazioni della Commissione italiana di armistizio con la Francia.
tolto: Gli assegni bancari sono emessi al netto delle spese postali occorrenti per loro spedizione agli uffici indicati nel precedente comma.
tolto: Qualora gli assegni bancari non possano, per qualsiasi motivo, essere consegnati agli intestatari, sono restituiti per l'annullamento dagli Uffici destinatari, ai corrispondenti del Tesoro che li hanno rilasciati.
tolto: In quest'ultimo caso, al ricupero delle anzidette spese postali provvede l'Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del Tesoro - in Roma, addebitandone l'importo agli intestatari degli assegni bancari annullati, sui conti correnti delle rispettive pensioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-21;1701~art1 · fonte del testo
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