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Qualora si verifichi per qualche pensionato uno degli eventi che importi estinzione, decadenza, sospensione o riduzione del diritto all'assegno, il Regio console in Tangeri ne sospende il pagamento, ritira dalle persone che ne sono in possesso il certificato di iscrizione e annota, sui due esemplari dell'elenco di cui agli articoli 4 e 5, la causa della cessazione, sospensione o riduzione dell'assegno e la data da cui queste decorrono.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009
