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[1]L'Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del Tesoro - in Roma, non appena abbia ricevuto i certificati di cui all'art. 3, invia al Regio console italiano residente a Tangeri, un elenco in doppio esemplare, contenente indicazione dei beneficiari, ai quali debbono essere effettuati i pagamenti, della rata a cui questi si riferiscono e dell'importo in lire a ciascun beneficiario dovuto.

[2]La stessa Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del Tesoro - in Roma, chiede la disposizione dei fondi occorrenti al Portafoglio dello Stato, il quale provvede a rimetterli, nella valuta del luogo di pagamento al Regio console predetto, previo benestare del Ministero per gli scambi e per le valute, ai sensi dell'art. 4 del decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643.

[3]Il console effettuera' i pagamenti ai beneficiari in valuta locale, al cambio di acquisto che gli sara' indicato dal contabile del Portafoglio.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-21;1701~art4 · fonte del testo

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