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[1]Nei casi previsti all'art. 2, il Regio console italiano residente a Tangeri, alle scadenze stabilite per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni fissi personali, invia per ciascun beneficiario, previ gli opportuni accertamenti, alla Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del Tesoro - in Roma, un certificato attestante:

  • a)il cognome e il nome del beneficiario;
  • b)il numero d'ordine generale di iscrizione dell'assegno presso l'Amministrazione che lo ha deliberato;
  • c)il bilancio cui l'assegno fa carico;
  • d)che il beneficiario e' vivente;
  • e)che il beneficiario non ha perduto la cittadinanza italiana, ne' acquistato una cittadinanza straniera, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 108, del R. decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295, e del R. decreto-legge 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
  • f)che il beneficiario non ha riportato condanna che o privi in tutto o in parte del godimento della pensione, ai termini del Codice penale; del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e del R. decreto 12 luglio 1923-I, numnero 1491;
  • g)inoltre, qualora si tratti di beneficiaria di pensione di riversibilita' o di intestataria di quota o di assegno di integrazione, che essa conserva tuttora lo stato vedovile o nubile.

[2]Le indicazioni di cui alle lettere d), e) ed f) debbono essere date anche per i figli e degli orfani d'ambo i sessi, minorenni o inabili al lavoro, che siano intestatari di quota o di assegni di integrazione.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-21;1701~art3 · fonte del testo

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