Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009 n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009 n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1943 al 16 dicembre 2009. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli istituti di assicurazione, qualora vi siano fondati motivi, possono opporsi alla richiesta di pagamento delle somme di cui agli articoli 3, 4 e 5, presentando ricorso al tribunale civile competente, che decise in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, citate le parti. Il tribunale puo' ordinare il pagamento, in una o piu' volte, di tutta o di parte della somma, prescrivendo all'occorrenza speciali garanzie o cautele, anche in relazione al diritto di rivalsa di cui all'art. 8, nell'interesse degli istituti di assicurazione o dell'assicurato o puo' rifiutare il pagamento medesimo. Le spese del provvedimento del Tribunale sono a carico dell'assicuratore nei casi in cui non siano riconosciuti fondati i motivi della apposizione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009 N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-03-08;345~art6 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.