Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1943 al 16 dicembre 2009. 395 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Ove lo scomparso ritorni o si abbiano notizie certe, confermate dalle autorita' militari competenti, sulla sua esistenza in vita, gli istituti assicuratori sospenderanno la liquidazione delle polizze, se non sia stata ancora effettuata.

tolto: Qualora invece pagamenti parziali o totali siano stati effettuati da parte degli istituti di assicurazione, questi hanno il diritto di domandare a coloro che hanno riscosso la restituzione delle somme con gli interessi legali.

tolto: L'esito dell'azione di recupero dovra' dagli istituti assicuratori essere comunicato all'assicurato, mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio di un mese dall'esaurimento della relativa procedura.

tolto: Se gli istituti assicuratori riescono a recuperare solo parzialmente il loro credito, e la somma non ricuperata sia eguale o superiore al valore di riscatto (ovvero della riserva matematica lorda, qualora non esisteva diritto al riscatto) calcolato al momento in cui l'assicurato fu dichiarato irreperibile con le modalita' previste dall'art. 3 e con l'aggiunta degli interessi legali, la polizza rimane estinta.

tolto: Se invece dopo l'azione di recupero il credito degli istituti assicuratori rimasto scoperte non supera il valore di riscatto (ovvero della riserva matematica, se non esisteva diritto a riscatto), la differenza fra detto valore, come sopra calcolato, e la somma non recuperata e' accreditata a favore dell'assicurato il quale, a sua scelta, potra' chiedere, entro tre mesi dal ricevimento della cartolina di cui al comma terzo:

tolto: 1) o il pagamento in contanti, se esisteva il diritto al riscatto;

tolto: 2) o una polizza a premio unico senza visita medica, con la stessa forma e scadenza della precedente:

tolto: 3) o la rimessa in vigore del contratto, senza visita medica, previo pagamento all'istituto assicuratore della somma da esso non recuperata, nonche' dei premi arretrati e relativi interessi fino al momento della riattivazione.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: Gli istituti assicuratori non hanno l'obbligo di iniziare o proseguire l'azione di recupero, ma dovranno soltanto comunicare all'assicurato ricomparso, con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sei mesi dalla notizia che abbiano avuto della sua ricomparsa, la decisione di non iniziare l'azione di recupero, ed entro due mesi dall'ultimo atto compiuto, la loro decisione di non proseguire l'azione stessa. In entrambi i casi gli istituti di assicurazione decadranno dal diritto di recupero e l'assicurato ricomparso avra' azione diretta verso coloro che hanno riscosso.

tolto: Gli istituti di assicurazione sono liberati da ogni obbligo per i pagamenti effettuati in base agli articoli precedenti, restando annullata, ad ogni effetto, la polizza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009 N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1943-03-08;345~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari