Norme

Art. 4

L'articolo 145 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente: "Le prestazioni assicurative sono dovute:

  • a)in tutti i casi di silicosi o di asbestosi - con le loro conseguenze dirette - da cui sia derivata la morte ovvero una inabilita' permanente al lavoro superiore al 20 per cento;
  • b)in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procedera' alla valutazione globale del danno. Le prestazioni di cui alla lettera b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio".

Testo vigente dal 22 gennaio 1976

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 64/1981

    Ha colpito questo articolo
    15 aprile 1981

    La pensione, per il riconoscimento del diritto alla rendita in caso di silicosi e di asbestosi, di un grado minimo di inabilita` permanente superiore al 20%, anziche` al 10%, richiesto quando l'inabilita` derivi da un'altra generica malattia professionale, determina una disparita` di trattamento tra lavoratori che appare ingiustificata e priva di qualsiasi razionalita`, identica essendo, in entrambi i casi, la situazione di inabilita` e non essendo consentito differenziarne la percentuale ai fini della corresponsione della rendita, sulla base della diversa natura degli eventi che hanno prodotto la medesima conseguenza. Ne` puo` fornire valida giustificazione di tale diverso trattamento la specialita` della disciplina relativa alle specifiche tecnopatie della silicosi e dell'asbestosi, rispetto alle altre malattie professionali, in quanto tale normativa speciale e` tradizionalmente diretta non gia` al fine di apprestare una minore tutela, ma, all'opposto, a riconoscerne la particolare pericolosita`. È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 145 lett. a) d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 l. 27 dicembre 1975 n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita, in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di inabilita` permanente superiore al 20%, anziche` al 10%. - cfr. S. n. 93/1977

    Art. 145 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 4 Norme

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  • Ordinanza n. 48/1982

    Questione infondata
    16 febbraio 1982

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 64/1981 e O. nn. 124/1981, 157/1981.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 145 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 4 Norme

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  • Ordinanza n. 157/1981

    Questione infondata
    24 luglio 1981

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 64/1981, e O. n. 124/1981.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 145 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 4 Norme

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-12-27;780~art4 · fonte del testo

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