Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/04/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 145,

lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sostituito dall'art. 4

della legge 27 dicembre 1975, n. 780 (malattie professionali - grado

minimo di inabilità permanente) promossi con le ordinanze emesse dal

Pretore di Udine l'8 ottobre 1977, di Grosseto il 10 febbraio 1978, di

Torino il 15 marzo 1978, di La Spezia il 14 aprile 1978, di Belluno il

9 giugno 1978 (n. 2 ordinanze), dal Tribunale de L'Aquila il 7 giugno

1978, dal Pretore di Savona il 12 luglio 1978, dalla Corte d'appello

di Messina il 25 maggio 1978, dal Pretore di Mondovì il 6 ottobre

1978, di La Spezia il 24 aprile 1978, di Saluzzo il 30 ottobre 1978,

di Pistoia il 25 giugno 1979, di Pinerolo il 23 novembre 1978, dal

Tribunale di Napoli il 4 dicembre 1978, di Lecce l'8 giugno 1978, dal

Pretore di Terni il 16 gennaio 1979 (n. 2 ordinanze), di Brindisi il

31 ottobre 1978, di Torino il 6 ottobre 1979, dal Tribunale di

Vercelli il 12 gennaio 1979 (n. 2 ordinanze), de L'Aquila il 19

settembre 1979, dal Pretore di Viterbo il 24 dicembre 1979 e dal

Tribunale de L'Aquila il 27 e il 20 febbraio 1980 e di Massa il 4

dicembre 1979, rispettivamente iscritte al n. 529 del registro

ordinanze 1977, ai nn. 200, 352, 425, 457, 458, 467, 514, 538, 621,

625, 675 e 679 del registro ordinanze 1978, ai nn. 107, 113, 215, 238,

239, 679 e 897 del registro ordinanze 1979 ed ai nn. 31, 32, 42, 207,

271, 272 e 305 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 25, 128, 278 e 327 del 1978, nn. 3, 17,

24, 45, 59, 66, 102, 126, 133 e 345 del 1979 e nn. 36, 78, 85, 138,

152 e 166 del 1980.

Visti gli atti di costituzione di Roncetti Alighiero, di Astolfi

Corrado, di Giambi Serafino e dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

uditi l'avv. Franco Agostini per Roncetti, Astolfi e Giambi e

l'avv. Carlo Graziani per l'INAIL.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ventisette ordinanze emesse da diversi giudici ordinari

nel corso di procedimenti di lavoro aventi ad oggetto la richiesta di

corresponsione della rendita prevista dal d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 per inabilità derivante da silicosi o asbestosi, viene

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 145

lett. a) del citato d.P.R. n. 1124/1965 (sostituito dall'art. 4 legge

27 dicembre 1975, n. 780), nella parte in cui richiede, ai fini della

corresponsione della rendita in caso di silicosi o asbestosi, un grado

minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%,

come previsto in caso di infortunio o di generica malattia

professionale.

Osservano infatti i giudici a quibus che, in forza del disposto

dell'art. 74, secondo comma, dello stesso decreto, per poter

beneficiare della rendita derivante da infortunio sul lavoro è

richiesto un grado di inabilità permanente superiore soltanto al 10%

e che lo stesso requisito minimo è oggi previsto anche per la rendita

derivante da una generica malattia professionale, per effetto della

sentenza di questa Corte n. 93 del 1977, la quale ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del predetto art. 74, proprio nella

parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da

malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece

colpito da infortunio sul lavoro.

Assumono i giudici di merito che tale disparità di trattamento in

danno dei lavoratori affetti da silicosi o da asbestosi rispetto a

quelli affetti da malattia professionale generica o da esiti

d'infortunio, da un lato viola palesemente il principio di uguaglianza

(art. 3 Cost.); dall'altro non assicura agli inabili così

discriminati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (art. 38

Cost.).

Il Pretore di Torino nell'ordinanza n. 352 reg. ord. 1978 rileva

inoltre come tale discriminazione sia particolarmente irrazionale dal

momento che la silicosi e l'asbestosi - per la loro gravità,

insidiosità e irreversibilità - hanno sempre goduto di una

disciplina speciale diretta ad una maggiore tutela rispetto alle altre

malattie professionali, mentre con l'attuale normativa si verifica il

contrario, essendo ricomprese nella disciplina più favorevole del

citato art. 74 anche malattie molto simili alla silicosi seppur meno

gravi.

Anche il Tribunale di Vercelli, nelle ordinanze nn. 31 e 32 reg.

ord. 1980, pone in rilievo che la specialità della normativa sulla

silicosi riguarda aspetti marginali e non dà ragione, in alcun modo,

del diverso limite minimo di invalidità previsto per la silicosi

rispetto ad ogni altra malattia professionale.

Con l'ordinanza del Pretore di Pinerolo n. 107 reg. ord. 1979

viene sollevata sostanzialmente la stessa questione, ma la norma

costituzionale di riferimento è soltanto l'art. 3 Cost e non anche

l'art. 38, come nelle altre ordinanze di rimessione.—

2. - In tutti i giudizi si è costituito l'INAIL rappresentato e

difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani, affermando la

conformità della norma denunciata al precetto costituzionale e la

conseguente infondatezza della questione.

Nei giudizi introdotti con le ordinanze di rimessione nn. 113,

238, 239 e 679 del 1979 si sono costituite anche le parti private,

rispettivamente: Giorgio Castiello, rappresentato e difeso dall'avv.

Franco Agostini con atto del 19 giugno 1979 (depositato fuori

termine); Alighiero Roncetti e Corrado Astolfi, rappresentati e difesi

dallo stesso avv. Franco Agostini e dall'avv. Augusto Fratini, con

atti del 24 e 16 febbraio 1979; Serafino Giambi, rappresentato e difeso

sempre dall'avv. Agostini, con atto del 2 ottobre 1979.

Nelle loro difese le parti private pongono l'interrogativo se la

declaratoria di legittimità costituzionale del ricordato art. 74,

secondo comma, di cui alla sentenza di questa Corte n. 93 del 1977,

abbia travolto anche la disposizione dell'impugnato art. 145,

riguardando indistintamente tutte le malattie professionali; nel qual

caso la questione sollevata sarebbe infondata "perché la norma

denunciata è già scomparsa dall'ordinamento giuridico". In caso

contrario le parti concludono per la dichiarazione d'illegittimità

della norma impugnata sotto gli stessi profili prospettati nelle

ordinanze di rimessione. Considerato in diritto :

1. - I giudizi promossi con le ordinanze di rimessione possono

essere riuniti e definiti con unica sentenza, attesa l'identità della

questione prospettata.

La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art 145 lett.

a) d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (così come sostituito dall'art. 4

legge 27 dicembre 1975, n. 780) contrasti con gli artt. 3 e 38 della

Costituzione, nella parte in cui richiede, ai fini della

corresponsione della rendita in caso di silicosi o di asbestosi, un

grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al

10%, come previsto quando l'inabilità derivi da infortunio o da

generica malattia professionale.

Si dubita della costituzionalità della norma impugnata sotto un

duplice profilo: a) in quanto il requisito, di un grado minimo di

inabilità permanente superiore al 20%, ai fini del diritto alla

rendita verrebbe a realizzare un'ingiustificata disparità di

trattamento a danno dei lavoratori affetti da silicosi o asbestosi

rispetto ai lavoratori colpiti da infortunio o da altra malattia

professionale, per i quali, invece, è richiesto un grado di

inabilità permanente superiore soltanto al 10% (art. 3 Cost.); b) in

quanto tale maggior rigore, e la conseguente esclusione dalla rendita,

verrebbe a privare i lavoratori colpiti da silicosi o da asbestosi,

con un grado di inabilità compreso fra l'11 e il 20%, dei mezzi

adeguati alle loro esigenze di vita (art. 38 Cost.).

2. - Va respinta la tesi avanzata dalle parti private quando

sostengono che la questione sollevata sia stata già risolta dalla

sentenza di questa Corte n. 93 del 24 maggio 1977 e sia quindi

infondata perché la norma denunciata (art. 145, lett. a) t.u. 30

giugno 1965, n. 1124, ora sostituito dall'art. 4 della legge n. 780

del 1975) sarebbe già stata eliminata dall'ordinamento per effetto

della predetta pronuncia. Infatti la citata sentenza n. 93 del 1977 ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 74, secondo

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non

pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia

professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da

infortunio sul lavoro. Ma l'impugnato art. 145 dello stesso t.u., come

tutta la normativa attinente la silicosi e l'asbestosi (capo III del

t.u.), costituisce una disciplina autonoma rispetto a quella relativa

alle malattie professionali in generale, e quindi anche rispetto al

citato art. 74, oggetto della sentenza n. 93/1977 di questa Corte,

cosicché la dichiarazione di illegittimità di detto articolo non

può considerarsi automaticamente estesa alla norma impugnata.

3. - La questione è fondata.

La citata sentenza della Corte n. 93 del 1977 ha esplicitamente

eliminato la differenza di grado di indennizzabilità che prima

esisteva tra gli infortuni sul lavoro da un lato e le malattie

professionali dall'altro, affermando il principio che "non esiste

alcuna diversità (se non puramente eziologica) tra malattia

professionale ed infortunio sul lavoro, comportando ambedue un'unica

conseguenza: la invalidità temporanea o permanente, assoluta o

parziale".

Orbene, se il presupposto per l'assegnazione della rendita è

l'inabilità permanente, e se ai fini della sua corresponsione non è

consentito differenziarne la percentuale, sulla base della diversa

natura degli eventi che hanno prodotto l'identica conseguenza, -

appare ingiustificata e priva di qualsiasi razionalità la disparità

di trattamento che dopo la citata sentenza di questa Corte si è

venuta a determinare nell'ordinamento, tra i lavoratori che si trovano

nella medesima situazione di inabilità, a seconda che l'evento da cui

deriva sia la silicosi o l'asbestosi (nel qual caso per ottenere la

rendita è necessario un grado d'inabilità superiore al 20%) oppure

un'altra generica malattia professionale (nel qual caso si richiede,

allo stesso fine, un grado di inabilità superiore soltanto al 10%).

Questa discriminazione, in danno del lavoratore affetto da

silicosi o da asbestosi, tanto più è arbitraria e irragionevole se

si pensa che nel trattamento più favorevole previsto attualmente

dall'art. 74 del t.u. n. 1124 del 1965 sono ricomprese - come

esattamente osserva nell'ordinanza di rimessione il Pretore di Torino

(reg. ord. n. 352/ 1978) - malattie molto simili alla silicosi,

benché meno gravi, come la broncopneumopatia da silicati.

Né può fornire una valida giustificazione alla disparità

denunciata la specialità della disciplina prevista per le due

specifiche tecnopatie della silicosi e dell'asbestosi, rispetto alle

altre malattie professionali, in quanto tale normativa speciale, lungi

dal voler concedere ai colpiti da dette malattie una minor tutela, è

stata tradizionalmente diretta al fine opposto, quello cioè di

riconoscerne la particolare pericolosità, sia per l'insidiosità della

patogenesi, sia per la gravità e irreversibilità degli esiti

permanenti che ne derivano.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 145 lett. a)

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27

dicembre 1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della

corresponsione della rendita, in caso di silicosi o asbestosi, un

grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al

10%.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari