Corte costituzionale

Ordinanza n. 124/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 145 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Malattie professionali - grado minimo

di inabilità permanente), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno

1980 dal Tribunale di L'Aquila, nel procedimento civile vertente tra

l'INAIL e Di Stefano Carmine, iscritta al n. 563 del registro ordinanze

1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del

1980.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila del 4 giugno

1980 è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27

dicembre 1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della

corresponsione della rendita in caso di silicosi o asbestosi, un grado

minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%, come

invece previsto in caso di infortunio o di generica malattia

professionale.

Considerato che la medesima questione è stata già decisa da

questa Corte, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di

rimessione, con sentenza n. 64 del 1981, che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre

1975, n. 780) nella parte impugnata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) -

già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata,

con sentenza n. 64 del 1981 - sollevata dal Tribunale di L'Aquila con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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