Art. 1
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[1]Si prescrive col decorso di tre anni il diritto alla restituzione dei valori bollati depositati presso le cancellerie giudiziarie a termini dell'art. 49 del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, e dell'art. 2 del R. decreto 17 luglio 1921, n. 995. 1
[2]I valori non ritirati entro il termine suddetto sono devoluti all'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 febbraio 1979, n. 59
1La L. 7 febbraio 1979, n. 59 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il diritto alla restituzione dei depositi relativi ai procedimenti definiti, per i quali non sia gia' maturato il termine di tre anni di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1939, n. 1969, ed all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 65, si prescrive in ogni caso decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore dal 13 marzo 1979 al 16 dicembre 2009
