Norme

Art. 1

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 gennaio 1940 al 13 marzo 1979. Leggi il testo vigente →

[1]Si prescrive col decorso di tre anni il diritto alla restituzione dei valori bollati depositati presso le cancellerie giudiziarie a termini dell'art. 49 del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, e dell'art. 2 del R. decreto 17 luglio 1921, n. 995.

[2]I valori non ritirati entro il termine suddetto sono devoluti all'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1940 al 13 marzo 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-12-11;1969~art1 · fonte del testo

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