Art. 1
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[1]Si prescrive col decorso di tre anni il diritto alla restituzione dei valori bollati depositati presso le cancellerie giudiziarie a termini dell'art. 49 del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, e dell'art. 2 del R. decreto 17 luglio 1921, n. 995.
[2]I valori non ritirati entro il termine suddetto sono devoluti all'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1940 al 13 marzo 1979
