Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1976 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 30 aprile 1976, n. 351.
Abrogato dal 4 giugno 1976
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Provvedimento abrogato dalla l. 30 aprile 1976, n. 351.
Abrogato dal 4 giugno 1976
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1968 al 4 giugno 1976. 280 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La denominazione di cioccolato e' riservata al prodotto composto esclusivamente di cacao e zucchero con o senza aggiunta di burro di cacao o di aromi. Il tenore in zucchero (saccarosio) non deve essere superiore al 65 % e quello della sostanza grassa (burro di cacao) non inferiore al 16%. E' tollerata la presenza di zuccheri diversi dal saccarosio purche' in misura non eccedente il 5 % della quantita' di zucchero impiegata. E' permessa la fabbricazione e la vendita di cioccolati speciali con aggiunta di sostanze diverse da quelle contemplate dal precedente comma. Tali cioccolati dovranno essere venduti con denominazioni che indichino la natura dei costituenti, come ad esempio: cioccolato al latte, cioccolato alle nocciole, cioccolato alle noci, cioccolato alle mandorle, alla crema, al liquore, cioccolato al caffe', e simili. Il cioccolato al biscotto e' permesso purche' il biscotto sia intero o in pezzi. E' vietato l'impiego di semi comunque dannosi; e' consentito l'impiego di semi di anacardio sgusciati e decorticati in modo da eliminarne totalmente le sostanze nocive alla salute. Il cioccolato con cui detti tipi sono preparati deve in ogni caso corrispondere alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo. Ai vari tipi di cioccolato suindicati e' consentito aggiungere, oltre alle indicazioni prescritte, denominazioni di fantasia o altre indicazioni che servano a specificare la qualita' del cioccolato secondo gli usi del commercio. E' vietata la vendita del cioccolato di qualsiasi tipo che non porti le indicazioni di cui sopra, ma semplici denominazioni arbitrarie; fatta unicamente eccezione per i cioccolatini (cioe' pezzature non eccedenti il peso di grammi 20) i quali potranno non portare le denominazioni suddette, ma dovranno sempre essere fabbricati con cioccolato conforme alle caratteristiche fissate dal presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1976, N. 351
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-04-09;916~art3 · fonte del testo
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