Norme

Art. 3

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 1968 al 4 giugno 1976. Leggi il testo vigente →

La denominazione di cioccolato e' riservata al prodotto composto esclusivamente di cacao e zucchero con o senza aggiunta di burro di cacao o di aromi. Il tenore in zucchero (saccarosio) non deve essere superiore al 65 % e quello della sostanza grassa (burro di cacao) non inferiore al 16%. E' tollerata la presenza di zuccheri diversi dal saccarosio purche' in misura non eccedente il 5 % della quantita' di zucchero impiegata. E' permessa la fabbricazione e la vendita di cioccolati speciali con aggiunta di sostanze diverse da quelle contemplate dal precedente comma. Tali cioccolati dovranno essere venduti con denominazioni che indichino la natura dei costituenti, come ad esempio: cioccolato al latte, cioccolato alle nocciole, cioccolato alle noci, cioccolato alle mandorle, alla crema, al liquore, cioccolato al caffe', e simili. Il cioccolato al biscotto e' permesso purche' il biscotto sia intero o in pezzi. ((E' vietato l'impiego di semi comunque dannosi; e' consentito l'impiego di semi di anacardio sgusciati e decorticati in modo da eliminarne totalmente le sostanze nocive alla salute)). Il cioccolato con cui detti tipi sono preparati deve in ogni caso corrispondere alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo. Ai vari tipi di cioccolato suindicati e' consentito aggiungere, oltre alle indicazioni prescritte, denominazioni di fantasia o altre indicazioni che servano a specificare la qualita' del cioccolato secondo gli usi del commercio. E' vietata la vendita del cioccolato di qualsiasi tipo che non porti le indicazioni di cui sopra, ma semplici denominazioni arbitrarie; fatta unicamente eccezione per i cioccolatini (cioe' pezzature non eccedenti il peso di grammi 20) i quali potranno non portare le denominazioni suddette, ma dovranno sempre essere fabbricati con cioccolato conforme alle caratteristiche fissate dal presente articolo.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1968 al 4 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 febbraio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1931 al 24 febbraio 1968. 8 parole tolte, 21 parole aggiunte.

… al biscotto e' permesso purche' il biscotto sia intero o in pezzi. E' vietato tolto: l'uso aggiunto: l'impiego di semi comunque dannositolto: , quali, ad esempio, le noci di anocardioaggiunto: ; e' consentito l'impiego di semi di anacardio sgusciati e decorticati in modo da eliminarne totalmente le sostanze nocive alla salute. Il cioccolato con cui detti tipi sono preparati deve in ogni caso corrispondere …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-04-09;916~art3 · fonte del testo

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