Art. 6
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[1]((Chi rinvenga o comunque venga in possesso di colombi viaggiatori che non gli appartengono, siano o non muniti del contrassegno prescritto dovra' denunziarli e consegnarli entro 48 ore ai carabinieri Reali del luogo, i quali dovranno:
- a)mettere in liberta' di volo, dopo averli possibilmente rifocillati ed abbeverati, quei colombi muniti di contrassegno prescritto per i colombi nazionali;
- b)spedire, in assegno, a mezzo pacco postale ordinario, usando un cestino, alla Federazione colombofila italiana tutti i colombi viaggiatori inabili al volo e quelli che siano muniti di contrassegno non conforme a quello dei colombi nazionali e legittimati a senso del successivo art. 8;
- c)uccidere senz'altro i colombi viaggiatori sprovvisti di qualsiasi contrassegno.
[2]Per i colombi ricevuti come dal comma b) la Federazione colombofila italiana ne disporra' secondo gli ordini che ricevera' in merito dal Ministero della guerra)).
Testo in vigore dal 5 marzo 1938 al 6 maggio 1998
