Norme

Art. 6

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1929 al 5 marzo 1938. Leggi il testo vigente →

Chi rinvenga o comunque venga in possesso di colombi viaggiatori che non gli appartengono, siano o no muniti del contrassegno prescritto, dovra' denunziarli e consegnarli entro 48 ore ai carabinieri Reali del luogo, i quali dovranno:

  • a)mettere in liberta' di volo, dopo averli possibilmente rifocillati ed abbeverati, quei colombi muniti del contrassegno prescritto per i colombi nazionali;
  • b)uccidere senz'altro i colombi viaggiatori sprovvisti di contrassegni, e quelli che siano muniti di contrassegno non conforme a quello dei colombi nazionali, spedendo in quest'ultimo caso i contrassegni stessi alla colombaia militare piu' vicina.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 5 marzo 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3086~art6 · fonte del testo

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