Art. 6
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Chi rinvenga o comunque venga in possesso di colombi viaggiatori che non gli appartengono, siano o no muniti del contrassegno prescritto, dovra' denunziarli e consegnarli entro 48 ore ai carabinieri Reali del luogo, i quali dovranno:
- a)mettere in liberta' di volo, dopo averli possibilmente rifocillati ed abbeverati, quei colombi muniti del contrassegno prescritto per i colombi nazionali;
- b)uccidere senz'altro i colombi viaggiatori sprovvisti di contrassegni, e quelli che siano muniti di contrassegno non conforme a quello dei colombi nazionali, spedendo in quest'ultimo caso i contrassegni stessi alla colombaia militare piu' vicina.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 5 marzo 1938
