Art. 2
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[1]Chi vuol tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori deve averne ottenuto preventiva autorizzazione dal prefetto della Provincia in cui risiede e deve munire i colombi degli appositi contrassegni prescritti negli articoli seguenti.
[2](( L'autorizzazione potra' essere concessa, di regola, ai soli regnicoli appartenenti a razza non ebraica, aventi ottimi precedenti morali, e puo' essere anche eccezionalmente concessa a cittadini di nazionalita' estera, pure di razza non ebraica, previo nulla osta del Ministero della guerra. Essa deve risultare da apposito modulo a madre e figlia conforme all'unito modello (allegato 1))).
[3]L'autorizzazione implica l'obbligo di essere regolarmente inscritto alla Federazione colombofila italiana e s'intende decaduta in caso di dimissione del titolare dalla Federazione stessa.
[4]La relativa domanda, vistata dal rappresentante provinciale della Federazione colombofila italiana predetta, deve essere accompagnata dalla quietanza di versamento della tassa fissa di L. 18, da effettuarsi negli uffici demaniali.
[5]Oltre alle condizioni stabilite nella presente legge, chiunque ottenga l'autorizzazione di cui al 1° comma e' tenuto ad osservare le prescrizioni che il prefetto ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
[6]L'autorizzazione non ha scadenza, ma puo' essere revocata in qualsiasi momento, per compromessa condotta morale del titolare stesso o in caso di abuso dell'autorizzazione. Puo' altresi' essere revocata su proposta motivata della Federazione colombofila italiana, munita del parere del Ministero della guerra.
[7]Costituisce abuso dell'autorizzazione qualsiasi fatto da titolare in contrasto sia con le condizioni particolari dell'autorizzazione e con le disposizioni della presente legge, sia col pubblico interesse.
[8]Qualora l'autorizzazione venga revocata i colombi dovranno essere venduti secondo le modalita' di legge e le disposizioni all'uopo impartite dalla Federazione colombofila italiana e la colombaia chiusa.
[9]Il prefetto dara' notizia al Ministero della guerra il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, delle autorizzazioni concesse nel semestre immediatamente precedente. Dara' invece comunicazione immediata al predetto Ministero delle autorizzazioni revocate. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1939, n. 2194
2La L. 22 dicembre 1939, n. 2194 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le autorizzazioni prefettizie, di cui all'art. 2 della legge predetta, gia' concesse a cittadini appartenenti alla razza ebraica, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, s'intendono revocate con tutte le conseguenze di legge".
Testo in vigore dal 8 marzo 1940 al 6 maggio 1998
