Art. 2
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[1]Chi vuol tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori deve averne ottenuto preventiva autorizzazione dal prefetto della Provincia in cui risiede e deve munire i colombi degli appositi contrassegni prescritti negli articoli seguenti.
[2]L'autorizzazione verra' concessa di regola ai soli regnicoli aventi ottimi precedenti morali, e puo' essere anche eccezionalmente concessa a cittadini di nazionalita' estera previo nulla osta del Ministero della guerra. Essa deve risultare da apposito modulo a madre e figlia conforme all'unito modello (allegato 1) ed e' valida per tre anni.
[3]La relativa domanda deve essere accompagnata dalla quietanza di versamento della tassa fissa di L. 5, da effettuarsi negli uffici demaniali.
[4]Oltre alle condizioni stabilite nella presente legge, chiunque ottenga l'autorizzazione di cui al primo comma e' tenuto a osservare le prescrizioni che il prefetto ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
[5]L'autorizzazione puo' essere revocata, in qualsiasi momento, per compromessa condotta morale del titolare o in caso di abuso dell'autorizzazione. Qualora l'autorizzazione venga revocata i colombi dovranno essere venduti e la colombaia chiusa.
[6]Costituisce abuso dell'autorizzazione qualsiasi fatto del titolare in contrasto sia con le condizioni particolari dell'autorizzazione e con le disposizioni della presente legge, sia col pubblico interesse.
[7]Il prefetto dara' notizia al Ministero della guerra, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, delle autorizzazioni concesse nel semestre immediatamente precedente. Dara' invece comunicazione immediata al predetto Ministero delle autorizzazioni revocate.
[8]L'autorizzazione implica l'obbligo di essere regolarmente scritto alla Federazione colombofila italiana.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 5 marzo 1938
