Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1938 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →
((La vendita dei colombi viaggiatori per uso commestibile e' ammessa, fermo il disposto dell'art. 36 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931-IX, n. 117. Pero' essi dovranno essere venduti uccisi e muniti del contrassegno di cui all'articolo 3)).
Testo in vigore dal 5 marzo 1938 al 6 maggio 1998
