Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1929 al 5 marzo 1938. Leggi il testo vigente →
Egualmente e' ammessa la vendita di colombi viaggiatori per uso commestibile. Pero' essi dovranno essere venduti uccisi, e muniti di anello.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1929 al 5 marzo 1938
