Art. 25 — Agricoltura e fondi rustici

I profughi di cui all'articolo 1, che hanno acquistato fondi rustici con i benefici di cui al precedente articolo, possono ottenere mutui agevolati per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario ai sensi delle vigenti leggi in materia. L'articolo 13 della legge 14 agosto 1971, n. 817, si applica altresi' ai profughi coltivatori diretti che abbiano acquistato aziende agricole anche dopo il 26 maggio 1965. L'intervento della Cassa per la formazione della proprieta' contadina sara' limitato alle passivita' accertate dagli organi regionali competenti per territorio. Ai profughi coltivatori diretti, singoli o associati, sono concessi benefici secondo l'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828, per la trasformazione delle passivita' onerose derivanti da mutui a tasso pieno o prestiti a breve o medio termine, anche se soltanto l'acquisto e la trasformazione siano risultate onerose. L'articolo 2 di cui al comma precedente si applica anche ai coltivatori diretti, che abbiano subito piu' di una calamita' nel periodo di cinque anni. All'onere si fara' fronte con i fondi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art25 · fonte del testo

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