Agli acquirenti i fondi rustici con i benefici di cui al precedente articolo, possono essere pure concessi prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame, anche di pertinenza del venditore, per la normale dotazione delle aziende di nuova costituzione od ampliate, purche' gli interessati ne facciano richiesta entro un biennio dall'avvenuto acquisto dei fondi stessi. Tali prestiti possono essere concessi anche a cooperative costituite da coltivatori che abbiano acquistato terreni ai sensi del precedente articolo. I prestiti di cui ai precedenti commi avranno la durata di cinque anni e saranno gravati di un tasso annuo d'interesse del due per cento. Detti prestiti saranno concessi dagli istituti di cui al successivo articolo 16, ancorche' abilitati ad esercitare esclusivamente il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 9 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art2 · fonte del testo

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