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[1]Il n. 5 dell'art. 2 del R. decreto-legge predetto n. 1743 e' modificato nel senso che i sottufficiali di cui trattasi non dovranno piu' superare gli esami finali stabiliti per i corsi allievi ufficiali di complemento, ma soltanto apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra, alla stessa stregua dei militari in congedo illimitato di cui al successivo n. 6.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 giugno 1929 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Mosconi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 9 maggio 2025
