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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]L'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, quale risulta modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1200, e' sostituito dal seguente:

[8]« Le disposizioni relative alla nomina a sottotenente di' complemento di cui al R. decreto-legge 26 luglio 1927, numero 1743, sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, i quali pero' non possono essere nominati che sottotenenti di complemento nell'arma di fanteria:

  • a)militari di truppa e sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati sottotenenti di complemento nell'arma di provenienza;
  • b)sottufficiali provenienti dal corpo Reali equipaggi transitati nella forza in congedo del Regio esercito;
  • c)militari arruolati nell'ex battaglione aviatori (categoria piloti o motoristi o personale vario);
  • d)militari di truppa e sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza;
  • e)militari di truppa e sottufficiali incorporati nella sanita' o nei reparti automobilistici;
  • f)militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani militari, o coprirono comunque il grado di ufficiale, o furono considerati come rivestiti del relativo stato ».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 1° aprile 1935 - Anno XIII

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Di Revel.

[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 22 aprile 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-04-01;397~art1 · fonte del testo

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