Il Ministro della marina mercantile puo' concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma contributi per la realizzazione di programmi triennali di ricerca, sviluppo e sperimentazione nel campo dell'architettura navale. I programmi sono presentati entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministro della marina mercantile, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. I programmi e le eventuali variazioni proposte sono approvati dal Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259. Per l'esecuzione dei suddetti programmi l'Istituto puo' stipulare contratti con universita', enti e societa' ed assumere, con contratti a termine, personale tecnico specializzato, anche di cittadinanza straniera. Ciascun programma, suddiviso in fasi di avanzamento annuale, deve contenere la descrizione sommaria dei temi di ricerca, gli obiettivi che s'intendono raggiungere, i costi previsti per l'esecuzione delle singole ricerche e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico e scientifico. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'approvazione del programma, e' autorizzato a corrispondere con proprio decreto, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, anticipazioni - nei limiti dello stanziamento annuale - fino ad un massimo del 90 per cento della spesa prevista nell'anno di riferimento. La liquidazione definitiva e' disposta dal Ministro della marina mercantile, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, al completamento dell'attivita' prevista per ciascuna fase del programma e previa presentazione da parte dell'Istituto di una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti. 8. I costi sono desunti in via esclusiva dai bilanci consuntivi approvati nei modi di legge

Testo vigente dal 6 luglio 1989

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Che cosa è cambiato dal 6 luglio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1985 al 6 luglio 1989. 153 parole tolte, 205 parole aggiunte.

Il Ministro della marina mercantile puo' concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma tolto: speciali contributi corrispondenti alle spese previste aggiunto: contributi per la realizzazione di programmi tolto: di ricerca e sviluppo sulla sperimentazione di modelli, nel settore della architettura navale, per un importo comunque non superiore a mille milioni all'anno aggiunto: triennali di ricerca, sviluppo e sperimentazione nel campo dell'architettura navale. I programmi sono presentatitolto: , entro il 31 marzo di ciascun annotolto: , al Ministro della marina mercantile tolto: eaggiunto: , al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologicatolto: ; il programma relativo agli anni 1984 e 1985 e' presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ilaggiunto: . I programmi e le eventuali variazioni proposte sono approvati dal Ministro della marina mercantiletolto: , aggiunto: di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica previo parere del comitato tecnico-scientificotolto: , di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259tolto: , sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi annuali. Successivamente all'approvazione di cui al precedente comma, ilaggiunto: . Per l'esecuzione dei suddetti programmi l'Istituto puo' stipulare contratti con universita', enti e societa' ed assumere, con contratti a termine, personale tecnico specializzato, anche di cittadinanza straniera. Ciascun programma, suddiviso in fasi di avanzamento annuale, deve contenere la descrizione sommaria dei temi di ricerca, gli obiettivi che s'intendono raggiungere, i costi previsti per l'esecuzione delle singole ricerche e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico e scientifico. Il Ministro della marina mercantileaggiunto: , successivamente all'approvazione del programma, e' autorizzato a corrisponderetolto: , con proprio decreto, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria tolto: e aggiunto: o assicurativa, anticipazioni tolto: pari al cinquanta aggiunto: - nei limiti dello stanziamento annuale - fino ad un massimo del 90 per cento della spesa prevista tolto: in ciascun programma di ricerca aggiunto: nell'anno di riferimento. La liquidazione tolto: del contributo aggiunto: definitiva e' disposta dal Ministro della marina mercantile tolto: ad ultimazione del programma di ricerca sulla base dei documenti contabili riguardanti i costi del personale e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori, aumentati di un'aliquota pari al trenta per cento per le spese generali. Per l'esecuzione dei suddetti programmi l'Istituto puo' stipulare contratti con universita', enti o societa' ed assumere, con contratti a termine, personale tecnico specializzato, anche di cittadinanza straniera.aggiunto: , sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, al completamento dell'attivita' prevista per ciascuna fase del programma e previa presentazione da parte dell'Istituto di una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti. 8. I costi sono desunti in via esclusiva dai bilanci consuntivi approvati nei modi di legge

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-04-01;122~art4 · fonte del testo

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