Art. 6 — Inabilità a proficuo lavoro. Assegno di incollocabilità

L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro, condizione nei casi previsti per conseguire trattamento pensionistico, deve essere effettivamente accertata dagli organi sanitari di cui alla legislazione sulle pensioni di guerra e in conseguenza vengono abrogate le norme che considerano presunta l'inabilita' al compimento del 65° anno di eta'. Il sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "Il direttore generale delle pensioni di guerra, sentita la Commissione medica superiore, provvede alla liquidazione o al diniego dell'assegno di incollocabilita' con le modalita' previste dal successivo articolo 101".

Testo vigente dal 15 ottobre 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656~art6 · fonte del testo

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