[1]Agli orfani ed ai collaterali maggiorenni che siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che risultino in stato di bisogno, accertato a norma dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1957 n. 646, e successive modificazioni, e concesso in aggiunta alla pensione di guerra, assegno di previdenza di: L. 15.000 annue dal 1° luglio 1962; L. 30.000 annue dal 1° luglio 1963.

[2]Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro, fruenti del trattamento di riversibilita', previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648. La concessione del suddetto assegno di previdenza e' demandata agli Uffici provinciali del tesoro. Per i residenti all'estero la concessione stessa e' fatta invece direttamente dal Ministero del tesoro. I beneficiari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio provinciale del tesoro (od al Ministero del tesoro se siano residenti all'estero) il verificarsi delle condizioni chi comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. L'assegno puo' essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinata la concessione. I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.

Testo vigente dal 9 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;12~art5 · fonte del testo

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