Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 2 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sono nominate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte da un presidente, designato dalla federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nonche'da quattro membri liberi professionisti designati dalla medesima federazione e da tre membri scelti tra i professori ordinari o associati della facolta' di agraria avente sede nella citta' in cui si svolge l'esame o, citta' piu' vicina. Il giudizio complessivo sul candidato deve essere espresso collegialmente dalla commissione. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

Testo vigente dal 24 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;152~art13 · fonte del testo

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