A decorrere dal 1 gennaio 1972 saranno restituiti dalla Cassa a tutti gli interessati i contributi individuali versati in misura ridotta, che non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione, con la maggiorazione degli interessi legali maturati. Su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 1 gennaio 1973, in luogo della restituzione dei contributi di cui al comma precedente, anche nel caso di cessazione dell'iscrizione alla Cassa, si provvedera' a corrispondere il trattamento pensionistico nella misura prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, proporzionalmente ridotta in relazione agli anni di contribuzione risultanti alla data del 31 dicembre 1971. Tale trattamento sara' corrisposto al verificarsi delle condizioni previste dalle predette norme. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 30 maggio 1975, n. 301

1

Il D.P.R. 30 maggio 1975, n. 301 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "I trattamenti pensionistici integrativi, in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento ivi compresi quelli previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, sono corrisposti, a partire dal 1 gennaio 1974, nella misura corrispondente alla differenza fra la pensione calcolate a termine degli articoli precedenti e quella per altro titolo percepita."

Testo vigente dal 5 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 agosto 1975

Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1971 al 5 agosto 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 30 maggio 1975, n. 301

    Il D.P.R. 30 maggio 1975, n. 301 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "I trattamenti pensionistici integrativi, in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento ivi compresi quelli previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, sono corrisposti, a partire dal 1 gennaio 1974, nella misura corrispondente alla differenza fra la pensione calcolate a termine degli articoli precedenti e quella per altro titolo percepita."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-11-11;1046~art6 · fonte del testo

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