Il contributo previsto dall'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e' dovuto per tutti i progetti ed elaborati tecnici che secondo le norme vigenti sono di competenza di ingegneri o architetti o che siano comunque redatti da ingegneri o architetti concernenti costruzioni, impianti o qualsiasi altra opera, per cui occorra l'approvazione, l'autorizzazione, la concessione, il collaudo, la registrazione in pubblici registri o altro analogo atto amministrativo. Il limite massimo, entro il quale puo' essere stabilito il contributo di cui al comma precedente e elevato al 2 per mille. Per i progetti ed elaborati tecnici relativi a case di tipo popolare il contributo e ridotto alla meta. Il contributo e dovuto da coloro che eseguono direttamente o da coloro per conto dei quali si esegue la costruzione, l'impianto o l'opera. Esso e' commisurato al costo della costruzione, dell'impianto o dell'opera, quando il costo medesimo risulta dagli atti amministrativi indicati nel primo comma; negli altri casi la determinazione del costo e' effettuata ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 4 marzo 1968, n. 179. Il contributo non e' dovuto:

  • a)per i progetti ed elaborati tecnici redatti, in adempimento di un rapporto di lavoro, da ingegneri ed architetti alle dipendenze dei datori di lavoro i quali provvedono alla realizzazione degli impianti, delle costruzioni o delle opere cui si riferiscono i progetti e gli elaborati stessi;
  • b)per i progetti ed elaborati tecnici redatti e sottoscritti, nei limiti di rispettiva competenza, da iscritti negli albi di altre professioni tecniche. Il rilascio degli atti amministrativi previsti nel primo comma del presente articolo e' subordinato alla prova dell'avvenuto pagamento del contributo. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 gennaio 1981, n.6

2

La L. 3 gennaio 1981, n.6 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Il contributo di cui all'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, ed all'articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, cessa di avere applicazione col 31 dicembre 1985."

Testo vigente dal 29 gennaio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1971 al 29 gennaio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 gennaio 1981, n.6

    La L. 3 gennaio 1981, n.6 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Il contributo di cui all'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, ed all'articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, cessa di avere applicazione col 31 dicembre 1985."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-11-11;1046~art5 · fonte del testo

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