Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 320, e' sostituito dal seguente: "Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie". L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236, del 20 settembre 1967, recante "Norme d'impiego del ferrocianuro di potassio in enologia", e' sostituito dal seguente: "La demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio puo' essere effettuata solo dai chimici e dai dottori in scienze agrarie, abilitati all'esercizio della professione, nonche' dagli enotecnici, dai periti agrari e dagli agrotecnici con specializzazione in viticoltura ed enologia". L'ultimo comma dell'articolo 24 del regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presi'di delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e' sostituito dal seguente: "Dal colloquio sono esentati i laureati in scienze agrarie, i periti agrari, gli agrotecnici e i licenziati dalle ex scuole tecniche agrarie, previa presentazione del relativo titolo di studio". Il terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, e' sostituito dal seguente: "Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, agrotecnici, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonche' da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio". La lettera f) del secondo comma dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e' sostituita dalla seguente: " f) da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi rustici ed uno dalle organizzazioni degli affittuari".

Testo vigente dal 21 marzo 1991

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-03-05;91~art13 · fonte del testo

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