Articolo abrogato dal d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.
Abrogato dal 28 dicembre 2013
Articolo abrogato dal d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.
Abrogato dal 28 dicembre 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1995 al 28 dicembre 2013. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato. Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale. Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-11-18;659~art1 · fonte del testo
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