Ad integrazione della legge 8 agosto 1980, n. 422, ed in riferimento alle ultime elezioni che in ciascuna regione a statuto speciale hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della predetta legge, i partiti politici hanno diritto ad un contributo finanziario a carico dello Stato nella misura globale di cinque miliardi di lire. Hanno diritto al contributo i partiti che, almeno in una regione, abbiano avuto un proprio candidato eletto. Nell'ambito della misura globale il contributo per le singole regioni viene determinato proporzionalmente in base al numero dei votanti.

Testo vigente dal 24 novembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-11-18;659~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari