Il secondo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' cosi' modificato: "Al personale predetto ed a quello gia' assunto per la costituzione dell'ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo e' valutato per meta' ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio purche' il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Il servizio medesimo cosi' valutato e' utile ai fini del compimento dell'anzianita' richiesta per l'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica superiore".

Testo vigente dal 16 marzo 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-03-07;64~art22 · fonte del testo

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