Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e' sostituito dal seguente: "Gli allievi comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali cessano dalla ferma o dalla rafferma, a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 non possono partecipare a successivi concorsi di reclutamento per sottufficiali della Guardia di finanza. Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento".

Testo vigente dal 4 marzo 1992

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-14;201~art13 · fonte del testo

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