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[1]L'autorizzazione per l'esercizio di impianti di stufatura ed essiccazione di bozzoli e' necessaria anche per gli impianti esistenti alla data di pubblicazione della presente legge e per la sua concessione si applicano tutte le norme e modalita' di cui ai precedenti articoli, tranne quella dell'esame della domanda agli effetti della rispondenza dell'impianto a necessita' contingenti, demandato al Prefetto, sentito il parere della Commissione provinciale.
[2]Agli effetti del presente articolo chiunque gia' esercisca un impianto di stufatura ed essiccazione di bozzoli deve farne denuncia al Prefetto entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, fornendo contemporaneamente gli elementi chiesti per le domande di nuove autorizzazioni.
[3]In pendenza dell'esito della domanda gli impianti di cui ai precedenti comma possono funzionare per le campagne 1939 e 1940.
[4]Chiunque faccia funzionare un impianto di stufatura ed assiccazione dei bozzoli per il cui esercizio sia stata negata l'autorizzazione o, nel caso previsto nel precedente comma, non sia stata presentata domanda di autorizzazione, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila. Sara' in ogni caso disposta la chiusura dello stabilimento o dell'impianto.
Testo in vigore dal 30 agosto 1939 al 1 gennaio 1956
