Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 2008 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1939 al 22 dicembre 2008. 202 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Gli stabilimenti adibiti alla preparazione dei ceppi devono confezionare annualmente in parti proporzionali e secondo indicazione fornita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quantitativo minimo necessario nei vari tipi e qualita' di seme che saranno indicati in base alle determinazioni prese agli effetti dell'art. 1 della presente legge, per il fabbisogno degli stabilimenti che producono seme bachi per allevamenti industriali.

tolto: Ognuno di questi ultimi stabilimenti ha l'obbligo di ritirare annualmente dagli stabilimenti che preparano i ceppi e di impiegare per i propri allevamenti da riproduzione un quantitativo di ceppi non minore del 20 per cento del seme occorrente per i propri allevamenti da riproduzione. A tale fine deve annualmente indicare agli istituti incaricati del controllo sulla produzione del seme bachi di cui alla legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, entro il 15 marzo di ogni anno, la quantita' e qualita' di seme che porra' in incubazione per la riproduzione, nonche' i quantitativi di ceppi da riproduzione, dei quali, in piu' del venti per cento di cui sopra, intenda fornirsi.

tolto: L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce infrazione valutabile ai sensi dell'art. 18 della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, agli effetti della revoca dell'autorizzazione nei confronti degli stabilimenti inadempienti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1222~art2 · fonte del testo

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