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[1]Gli stabilimenti adibiti alla preparazione dei ceppi devono confezionare annualmente in parti proporzionali e secondo indicazione fornita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quantitativo minimo necessario nei vari tipi e qualita' di seme che saranno indicati in base alle determinazioni prese agli effetti dell'art. 1 della presente legge, per il fabbisogno degli stabilimenti che producono seme bachi per allevamenti industriali.
[2]Ognuno di questi ultimi stabilimenti ha l'obbligo di ritirare annualmente dagli stabilimenti che preparano i ceppi e di impiegare per i propri allevamenti da riproduzione un quantitativo di ceppi non minore del 20 per cento del seme occorrente per i propri allevamenti da riproduzione. A tale fine deve annualmente indicare agli istituti incaricati del controllo sulla produzione del seme bachi di cui alla legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, entro il 15 marzo di ogni anno, la quantita' e qualita' di seme che porra' in incubazione per la riproduzione, nonche' i quantitativi di ceppi da riproduzione, dei quali, in piu' del venti per cento di cui sopra, intenda fornirsi.
[3]L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce infrazione valutabile ai sensi dell'art. 18 della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, agli effetti della revoca dell'autorizzazione nei confronti degli stabilimenti inadempienti.
Testo in vigore dal 30 agosto 1939 al 22 dicembre 2008
