Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni; nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' inserito il seguente articolo 6-bis: "Per la ricostruzione della loro abitazione, i proprietari di immobili distrutti o danneggiati nei comuni sottoposti a trasferimento totale o parziale potranno utilizzare progetti esecutivi predisposti dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968. A tal fine, l'ispettorato generale predetto, dovra' predisporre progetti per vari tipi di fabbricati, in modo da corrispondere alle esigenze di uno o piu' nuclei familiari".

Testo vigente dal 16 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21~art4 · fonte del testo

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