L'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1968, n. 241, e' sostituito dal seguente: "Le aree abbandonate ai sensi del precedente articolo 4 passano a far parte del patrimonio comunale. Qualora esse risultino utilizzabili a fini edilizi in base ai piani particolareggiati di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, lo Stato puo' richiederle gratuitamente ai comuni, e, a seconda della destinazione prevista dai piani, eseguirvi opere indicate dall'articolo 1, o assegnarle in proprieta', con i criteri dell'articolo 5, per la ricostruzione di edifici privati. Nello stesso modo sono utilizzati, compatibilmente con le previsioni dei piani particolareggiati, i relitti delle aree acquisite allo Stato per l'attuazione dei piani stessi. Nel caso di assegnazione a privati, ove la licenza edilizia non sia richiesta entro sei mesi dall'assegnazione o la costruzione non sia ultimata entro due anni dal rilascio della licenza, le aree di cui al primo comma tornano a far parte del patrimonio comunale, verso rimborso allo Stato, ove trattasi di aree espropriate, del loro valore d'esproprio".

Testo vigente dal 16 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21~art9 · fonte del testo

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