Il primo comma dell'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' sostituito dai seguenti: "Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonche' il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla Cassa che nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA relativamente ad attivita' professionale". Il quinto comma dell'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' sostituito dal seguente: "L'omissione, il ritardo oltre centottanta giorni e l'infedelta' della comunicazione non seguita da rettifica entro centottanta giorni costituiscono infrazione disciplinare. Gli ordini professionali competenti, su comunicazione della Cassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'albo fino all'adempimento".

Testo vigente dal 18 ottobre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-10-11;290~art14 · fonte del testo

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