Il primo comma dell'articolo 11 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualita' della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, sulla base degli orientamenti dettati dal comitato nazionale dei delegati in sede di approvazione del bilancio preventivo, ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro".

Testo vigente dal 18 ottobre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-10-11;290~art10 · fonte del testo

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